Art. 1575 c.c.Obbligazioni principali del locatore

Il locatore deve:

  • 1)consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
  • 2)mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
  • 3)garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1575 · fonte su Normattiva