Art. 1590 c.c. — Restituzione della cosa locata
[1]Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformita' della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformita' del contratto.
[2]In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
[3]Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta'.
[4]Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva