Art. 1590 c.c.Restituzione della cosa locata

[1]Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformita' della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformita' del contratto.

[2]In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.

[3]Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta'.

[4]Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1590 · fonte su Normattiva