Art. 1588 c.c.
Perdita e deterioramento della cosa locata
[1]Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
[2]E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva