Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA Danni per ritardata consegna - Natura - Debito di valore - Conseguenze - Esclusione dalla base imponibile ai fini IVA - Sussistenza. · TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE In genere.
L'art. 1591 c.c. disciplina un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, che, sostituendosi a quella contrattuale di pagamento del canone di locazione, costituisce debito di valore, cosicché, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, sull'importo dovuto dall'occupante non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, non è dovuta l'IVA.
Cass. civ. n. 24472/2025Sez. 2Rv. 676273-02
Riguarda ancheart. 15 Testo unico IVA
Precedenti: 628098-01, 671060-01
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Domanda di accertamento di occupazione senza titolo - Eccezione relativa all'esistenza di un titolo di godimento legittimo del bene - Onere probatorio a carico del convenuto - Sussistenza.
A fronte della domanda di accertamento di un'occupazione senza titolo volta ad ottenere la condanna al rilascio del bene e al risarcimento del danno, compete esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo che assicura il legittimo godimento del cespite.
Cass. civ. n. 11809/2025Sez. 3Rv. 674844-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 627541-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE Affitto di azienda - Risoluzione prima del fallimento dell'affittuario - Ritardata consegna da parte della curatela - Indennità di occupazione - Spettanza - Dolo o colpa del curatore - Irrilevanza - Liquidazione equitativa.
In tema di fallimento, la ritardata consegna, da parte della curatela, dell'azienda che il fallito aveva preso in affitto fa maturare, in capo al concedente, il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione, da liquidarsi con valutazione equitativa ove non provata nel suo preciso ammontare, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, anche ove il contratto sia stato risolto prima e anche se il ritardo non sia imputabile a dolo o colpa del curatore, ma dipenda da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa.
Cass. civ. n. 8926/2025Sez. 1Rv. 674482-01
Riguarda ancheart. 1226 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 665299-01, 520611-01, 666193-02
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Termine di proposizione delle istanze contro il debitore - Istanza giudiziale del creditore - Necessità - Ammissione del debitore al concordato e inserimento del credito nell'elenco ex art. 161, comma 2, l.fall. - Equipollenza - Esclusione. · FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE In genere.
In tema di concordato preventivo, per l'interruzione del termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c., l'istanza del creditore deve essere necessariamente giudiziale e non meramente stragiudiziale, ossia deve consistere nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, in via di cognizione o esecutivamente, non essendo di ostacolo alla decadenza l'ammissione del creditore alla procedura di concordato preventivo, poiché l'art. 168 l.fall. impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche quelle di accertamento e condanna.
Cass. civ. n. 8733/2025Sez. 1Rv. 674502-02
Riguarda ancheart. 1597 Codice civileart. 161 Legge fallimentareart. 168 Legge fallimentare
Precedenti: 668795-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Termine di proposizione delle istanze contro il debitore - Funzione - Decorrenza - Dalla domanda di concordato preventivo - Fondamento. · FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE In genere.
In tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, comma 2, l.fall.
Cass. civ. n. 8733/2025Sez. 1Rv. 674502-01
Riguarda ancheart. 1597 Codice civileart. 169 Legge fallimentareart. 55 Legge fallimentare
Precedenti: 632722-01
RISARCIMENTO DANNI - Risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del conduttore - Danno da mancato guadagno del locatore - Restituzione del bene locato prima della scadenza - Irrilevanza - Risarcibilità del pregiudizio -Oneri probatori del locatore - Contenuto - Applicabilità dell'art. 1591 c.c. - Esclusione.
Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione ritenuta di massima di particolare importanza, già oggetto di contrasto, dalla Sezione Terza civile con l’ordinanza interlocutoria n. 31276 del 9 novembre 2023 – hanno pronunciato il seguente principio: «Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.».
Cass. civ. n. 4892/2025Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 1223 Codice civile
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).