Art. 1592 c.c.Miglioramenti

[1]Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennita' per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se pero' vi e' stato il consenso del locatore, questi e' tenuto a pagare un'indennita' corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.

[2]Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennita', il valore dei miglioramenti puo' compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1592 · fonte su Normattiva