Art. 1597 c.c.Rinnovazione tacita del contratto

[1]La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed e' lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non e' stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.

[2]La nuova locazione e' regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata e' quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

[3]Se e' stata data licenza, il conduttore non puo' opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volonta' del locatore di rinnovare il contratto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1597 · fonte su Normattiva