Art. 16 c.c. — Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
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[1]L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita' di erogazione delle rendite.
[2]L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
[3]Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorita' governativa nelle forme indicate nell'art. 12.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva