Art. 2603 c.c.
Forma e contenuto del contratto
[1]Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullita'.
[2]Esso deve indicare:
- 1)l'oggetto e la durata del consorzio;
- 2)la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
- 3)gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
- 4)le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- 5)le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- 6)i casi di recesso e di esclusione;
- 7)le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.
[3]Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.
[4]Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o piu' persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorita' giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva