Art. 1637 c.c.
Accollo di casi fortuiti
[1]L'affittuario puo', con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.
[2]E' nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva