Art. 1637 c.c.Accollo di casi fortuiti

[1]L'affittuario puo', con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.

[2]E' nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1637 · fonte su Normattiva