Art. 164 c.c.Simulazione delle convenzioni matrimoniali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 24 dicembre 1970. Leggi il testo vigente →

[1]Non e' ammessa alcuna prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali, anche se risulta da controdichiarazioni scritte.

[2]Queste possono avere effetto limitatamente a coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 24 dicembre 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art164 · fonte su Normattiva