Art. 1650 c.c.

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Nel caso di morte dell'affittuario, fermo quanto e' disposto dall'art. 1627, il locatore puo' sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 9 marzo 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1650 · fonte su Normattiva