La sezione dell'affitto si chiude con il regolamento dell'affitto a coltivatore diretto, o piccola affittanza, che dir si voglia; è preferibile però la denominazione di «affitto a coltivatore diretto», perchè essa mette subito in evidenza la caratteristica essenziale del contratto, che è quella indicata nell'art. 1647: coltivazione diretta da parte dell'affittuario, attuata con lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia. Può anche essere impiegato lavoro altrui, eccezionalmente o stabilmente; ma prevalente deve essere quello dell'affittuario e della sua famiglia. Le dimensioni dell'affitto risultano commisurate alle possibilità di mantenere tale prevalenza. Se la famiglia colonica è numerosa, le dimensioni sono maggiori; minori nel caso inverso. Ma poichè talvolta questo criterio può condurre a conseguenze esorbitanti si è prevista la possibilità di determinare mediante norme corporative un limite massimo di estensione del fondo, per singole zone e colture. Nell'affitto a coltivatore diretto, se pure si svolge in forma d'impresa, domina il lavoro proprio del suo titolare, e di ciò tengono conto le fondamentali norme racchiuse negli articoli 1652 e 1653. Il piccolo affittuario, l'uomo della fatica gioiosa, secondo l'espressione mussoliniana, ha tesori di energie lavorative, ma scarseggia di capitale: il locatore lo sorregge con anticipazioni al saggio legale (art. 1652), lo sorregge con la sua diretta sostituzione integratrice (art. 1653), con la quale il locatore persegue, oltre che gli interessi propri e del coltivatore, anche quelli superiori e immanenti della produzione. DELL'APPALTO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 699
L'appalto, che nel codice del 1865 era considerato come sottospecie della locazione d'opera, acquista nel nuovo sistema una individualità autonoma, pur rivelando, nella disciplina per esso dettata, le traccie della sua origine. La caratteristica essenziale che ha permesso il differenziarsi dell'appalto dalla più semplice figura di contratto d'opera, regolata negli articoli 2222 e seguenti, non è data dal risultato, che in entrambi è un'opera o un servizio, ma dal fatto che nell'appalto vi è un'organizzazione ad impresa, la quale pone in secondo piano la prestazione di lavoro dell'appaltatore. Il risultato contrattuale non si raggiunge, in altri termini, direttamente attraverso il lavoro dell'appaltatore come attraverso il lavoro prevalentemente proprio del prestatore si consegue nel contratto d'opera, ma attraverso l'organizzazione dei mezzi necessari, che l'appaltatore cura e gerisce a suo rischio: il confronto tra l'art. 1655 che definisce l'appalto e l'articolo 2222 che individua il contratto d'opera (nel quale si comprende anche il contratto tra colui che esercita una professione intellettuale e il cliente), mostra con sufficiente chiarezza, i concetti esposti. In sostanza, che l'appaltatore sia un imprenditore non è una premessa logica dell'istituto o comunque un elemento in astratto essenziale. La legge però, considerando che, là dove si ha una vera e propria organizzazione ad impresa, la disciplina giuridica del contratto posto in essere dall'imprenditore deve essere necessariamente diversa e più complessa di quella che deve darsi quando quell'organizzazione non esiste, ha ritenuto opportuno distinguere, sotto quel profilo, l'appalto dal contratto di opera, uniformandosi, del resto, al modo in cui la pratica intende queste due figure. Dopo ciò la nozione che l'art. 1655 dà del contratto di appalto deve riuscire sufficientemente chiara, dovendosi solo avvertire che la prestazione di un servizio a cui allude l'articolo suddetto deve intendersi sempre come risultato al pari del compimento di un'opera, e quindi non come semplice attività lavorativa; mentre l'elemento della gestione a rischio dell'appaltatore è richiesto per significare che l'organizzazione e l'impiego dei mezzi necessari alla produzione del risultato promesso è a rischio dell'appaltatore medesimo. Bisogna ancora notare che, quando oggetto dell'appalto è la prestazione di un servizio, non tutte le norme possono senz'altro trovare applicazione; e infatti, alcune di esse presuppongono che il risultato promesso sia una determinata opera materiale (cfr., ad esempio, art. 1669). Quando poi il servizio ha carattere continuativo o periodico, è possibile anzi che l'applicazione delle norme relative al contratto di somministrazione debba prevalere sull'applicazione delle norme relative all'appalto. Per tale ipotesi perciò l'art. 1677 dispone che debbano osservarsi, in quanto compatibili, le norme dell'appalto e quelle della somministrazione, lasciando così al giudice il compito di vedere quali tra le due categorie di norme siano idonee, per il loro contenuto e per la loro ratio, a integrare in concreto la disciplina legale del rapporto.