Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE Contratto predisposto da un committente per la realizzazione di un'opera - Stipulazione con i vari appaltatori - Condizioni generali di contratto - Esclusione - Specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In materia di appalto, allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti. (In applicazione del principio, ha S.C. ha escluso che una 54 <!-- pag. 55 --> pluralità di contratti utilizzati da un unico committente e finalizzati ad una determinata costruzione navale, potessero ritenersi predisposti per una serie indefinita di rapporti contrattuali, in quanto tesi a disciplinare i rapporti con fornitori specificamente individuati).
Cass. civ. n. 3287/2026Sez. 2Rv. 676949-01
Riguarda ancheart. 1341 Codice civileart. 1342 Codice civile
Precedenti: 620619-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - IN GENERE Contratto d’appalto - Fermo tecnico del cantiere - Compenso - Onere della prova del fatto generatore - A carico dell’appaltatore - Fondamento.
In tema di contratto d'appalto, ove il committente contesti il ricorrere delle condizioni per l'applicazione della clausola negoziale sul compenso da fermo tecnico del cantiere, l'onere di allegare e provare il fatto generatore del diritto di fermo grava sull'appaltatore, giacché questo è l'unico a esserne a conoscenza e, quindi, in grado di darne la prova.
Cass. civ. n. 2752/2026Sez. 2Rv. 677432-02
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 549956-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) Contratto concluso tra privati per il soddisfacimento di interessi privati - Recepimento delle clausole contenute nel capitolato generale delle opere pubbliche - Limiti - Trasformazione in appalto pubblico - Esclusione.
In tema di appalto concluso tra privati per il soddisfacimento di interessi privati, il recepimento delle clausole del capitolato generale delle opere pubbliche non trasforma il rapporto in appalto pubblico, con la conseguenza che le clausole suddette sono applicabili solo se e in quanto non in contrasto con le specifiche pattuizioni da loro formulate, restando il contratto regolato dagli artt. 1655 ss. c.c.
Cass. civ. n. 28249/2025Sez. 2Rv. 676930-01
Riguarda ancheart. 1332 Codice civileart. 1664 Codice civile
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Vizi occulti dell'opera appaltata - Azione di garanzia – Decadenza e prescrizione ex art. 1667c.c. - Decorrenza - Individuazione - Dalla scoperta dei vizi – Nozione – Affidabile grado di conoscenza del vizio e sua riconducibilità a difetto dell'opera.
In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti, ossia non percepibili sulla base di una mera verifica esteriore del bene, i termini di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia disciplinata dall'art. 1667 c.c. decorrono dalla scoperta del vizio (e non dalla consegna del bene) da ricollegare al momento in cui il soggetto acquisisce un affidabile grado di conoscenza in ordine non solo alla sua esistenza, ma anche alla sua riconducibilità a difetti dell'opera.
Cass. civ. n. 24002/2025Sez. 2Rv. 676021-01
Riguarda ancheart. 1667 Codice civile
Precedenti: 675879-02, 647786-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Appalto - Garanzia per vizi – Decorrenza termine di prescrizione ex art. 1667, comma 3 c.c. - Vizi palesi od occulti – Differente "dies a quo" - Conseguenze - Verifica del giudice sulla natura del vizio - Necessità - Fattispecie.
In tema di appalto, l'azione contro l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1667, comma 3, c.c., si prescrive in due anni decorrenti dalla consegna definitiva dei lavori, in caso di vizi palesi e riconoscibili, ovvero, laddove occulti o non immediatamente rilevabili, dal giorno in cui il committente, anche mediante le necessarie indagini tecniche, abbia avuto piena conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto, essendo in entrambi i casi necessario che il giudice di merito compia un previo accertamento sulla natura del vizio fatto valere, onde valutare l'eventuale maturare della prescrizione. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva fatto decorrere il termine biennale di prescrizione ex art. 1667 c.c. dalla ultimazione dei lavori di posa delle lastre di copertura di un immobile, senza accertare se il loro distacco fosse effettivamente riconoscibile all'atto della consegna dell'opera e verificare se al quel momento fosse già nota l'eziologia dei vizi, sulla base della considerazione che il committente aveva incaricato un tecnico per accertare le cause dell'accaduto).
Cass. civ. n. 22649/2025Sez. 2Rv. 675815-01
Riguarda ancheart. 1667 Codice civile
Precedenti: 628629-01, 606485-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Interposizione di manodopera - Genuinità dell'appalto di opere o servizi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 - Presupposti - Autonomia organizzativa - Necessità - Requisiti.
In tema di interposizione di manodopera, la genuinità di un appalto di opere o servizi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, presuppone - specie nell'ipotesi di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di manodopera - la verifica dell'affidamento all'appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d'impresa, con la conseguenza che non è sufficiente la preponderanza del servizio appaltato per il numero del personale addetto al servizio e per la professionalità specifica dei lavoratori, ma occorre la costituzione di un gruppo di lavoratori coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti.
Cass. civ. n. 18945/2025Sez. LRv. 675845-01
Riguarda ancheart. 29 d.lgs. 276/2003
Precedenti: 668155-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Appalto - Garanzia per vizi - Termine di prescrizione biennale - Decorrenza - Dalla consegna anticipata dell'opera, con riserva di verifica - Esclusione - Dalla consegna definitiva - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di appalto, il dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi, stabilito dall'art. 1667, comma 3, c.c., va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell'opera, con riserva di verifica, bensì con riferimento al momento della consegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell'opera stessa, quale finale acquisizione dell'opera appaltata in conseguenza della manifestazione del suo complessivo gradimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva fatto decorrere il termine di prescrizione per la proposizione dell'azione risarcitoria per il vizio da malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento dalla mera consegna provvisoria dell'immobile con riserva di effettuazione dei collaudi).
Cass. civ. n. 18409/2025Sez. 2Rv. 675879-03
Riguarda ancheart. 1667 Codice civile
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Vizi occulti o non conoscibili dell'opera appaltata - Azione di garanzia - Prescrizione ex art. 1667, comma 3, c.c. - Decorrenza - Individuazione - Dalla scoperta dei vizi - Configurabilità - Conseguenze sull'onere della prova.
In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (che sia successiva alla consegna), la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore.
Cass. civ. n. 18409/2025Sez. 2Rv. 675879-02
Riguarda ancheart. 1667 Codice civile
Precedenti: 609122-01, 628629-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA Appalto - Obbligo di denunzia ex art. 1667, comma 2, c.c. - Presupposti - Accettazione dell'opera.
In tema di appalto, l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera, ex art. 1667, comma 2, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica.
Cass. civ. n. 18409/2025Sez. 2Rv. 675879-01
Riguarda ancheart. 1667 Codice civile
Precedenti: 357637-01, 657792-01, 668975-01, 673607-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Contenuto - Violazione - Conseguente responsabilità - Sussistenza.
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.
Cass. civ. n. 16987/2025Sez. 3Rv. 675114-01
Riguarda ancheart. 2230 Codice civile
Precedenti: 657092-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Appalto svolto all’interno dell’azienda del committente - Infortunio dei dipendenti dell’appaltatore - Violazione degli obblighi ex art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 - Responsabilità del committente ex artt. 2087 c.c. - Fondamento - Omessa ingerenza sull'attività dell’impresa appaltatrice - Irrilevanza.
Il datore di lavoro committente che affidi in appalto lavori, servizi o forniture da svolgersi all'interno della propria azienda, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima, e, avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, non ottemperi agli specifici obblighi imposti dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, risponde dell'infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti dell'impresa appaltatrice che sia causalmente riconducibile a tale inadempimento, anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull'attività di quest'ultima, realizzandosi una compresenza organizzata e coordinata di lavoratori di più imprese sinergicamente orientata al medesimo scopo produttivo.
Cass. civ. n. 11918/2025Sez. LRv. 675258-01
Riguarda ancheart. 26 Testo unico sicurezza sul lavoroart. 2087 Codice civile
Precedenti: 667234-01, 666602-01, 658114-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) Distinzione tra compravendita e appalto - Prestazione consistente sia in un dare che in un facere - Criteri - Prevalenza dell'attività lavorativa sulla fornitura della materia. · VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE In genere.
Per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio.
Cass. civ. n. 9389/2025Sez. 2Rv. 674545-01
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 1470 Codice civile
Precedenti: 647849-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) Distinzione tra compravendita e appalto - Prestazione - Modificazione di cose - Accorgimenti non secondari rientranti nella normale attività produttiva dell'obbligato - Opus perfectum - Configurabilità dell'appalto - Attività integrative strumentali alla fornitura - Configurabilità della compravendita. · VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE In genere.
In tema di distinzione tra compravendita e appalto, quando le modifiche che il debitore è tenuto ad apportare a cose rientranti nella sua normale attività produttiva non siano accorgimenti secondari e marginali, ma tali da dar luogo ad un opus perfectum, si rientra nello schema dell'appalto; viceversa, si ricade in quello della vendita allorché le attività integrative (come l'installazione) siano strumentali alla fornitura della res e non diano luogo ad un'opera diversa, anche in ragione del rapporto tra il valore della cosa e le spese per tali attività.
Cass. civ. n. 9389/2025Sez. 2Rv. 674545-02
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 1470 Codice civile
Precedenti: 532306-01, 501524-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Contrasto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali - Decorrenza automatica degli interessi moratori - Direttiva CE n. 35 del 2000 - Disciplina di attuazione - Applicabilità al contratto di appalto - Sussistenza - Fondamento.
La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto 55 <!-- pag. 56 --> d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro.
Cass. civ. n. 1747/2025Sez. 2Rv. 673608-01
Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 231/2002art. 4 d.lgs. 231/2002art. 5 d.lgs. 231/2002
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Contrasto al ritardo dei pagamenti - Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ed ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Transazioni commerciali - Oggetto - Prestazioni di servizio - Definizione - Introduzione di un nuovo tipo contrattuale - Esclusione - Riassunzione del genus dei contratti cui si applica la disciplina - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità al contratto d’opera professionale.
In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo le disposizioni introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va incluso, pertanto, anche il contratto d'opera professionale.
Cass. civ. n. 1265/2025Sez. 2Rv. 673560-01
Riguarda ancheart. 1284 Codice civileart. 2 d.lgs. 231/2002art. 5 d.lgs. 231/2002
Precedenti: 664331-01, 665762-01, 672237-02
APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO Natura derivata e autonomia del subappalto rispetto al contratto base - Conseguenze - Autorizzazione del committente - Costituzione di rapporto diretto tra committente e subappaltatore - Esclusione.
Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l'originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore.
Cass. civ. n. 240/2025Sez. 2Rv. 673477-01
Riguarda ancheart. 1656 Codice civile
Precedenti: 618898-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).