Art. 1665 c.c.
Verifica e pagamento dell'opera
[1]Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.
[2]La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.
[3]Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.
[4]Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorche' non si sia proceduto alla verifica.
[5]Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera e' accettata dal committente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva