Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA Mera consegna dell'opera - Accettazione tacita della stessa - Esclusione - Previsione pattizia della facoltà del committente di ritirare l'opera presso l'appaltatore successivamente all'accettazione - Ammissibilità - Conseguenze - Obbligo di compensare l'appaltatore per le spese di custodia sostenute - Fondamento - Norme sul deposito.
In tema di appalto di opere, la mera consegna della res, in assenza di comportamenti successivi idonei a dare fondamento alla volontà di accettarla, non può essere intesa come accettazione tacita dell'opera, giacché le parti possono stabilire anche che la consegna avvenga decorso un determinato termine dall'accettazione dell'opera, ovvero che questa rimanga, anche dopo l'accettazione, presso l'appaltatore a disposizione del committente, il quale può decidere, a suo piacimento, quando ritirarla; in tale evenienza l'appaltatore deve essere compensato per le spese di custodia sostenute per l'affidamento della res alla sua fiducia e tale rapporto è regolato dalle norme sul deposito, con riferimento all'obbligo della diligenza nella custodia e alla responsabilità dell'appaltatore in caso di perimento della cosa per sua colpa.
Cass. civ. n. 34536/2025Sez. 2Rv. 676977-03
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1666 Codice civileart. 1667 Codice civileart. 1673 Codice civileart. 1768 Codice civile
Precedenti: 881731-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA Obbligo di consegna dell'opera - Sussistenza - Natura giuridica di obbligazione accessoria rispetto all'esecuzione dell'opera - Finalità - Completamento dell'adempimento della prestazione dell'appaltatore - Conseguenze - Accettazione dell'opera da parte del committente e corresponsione del compenso all'appaltatore - Sufficienza ai fini dell'adempimento della prestazione di quest'ultimo - Esclusione.
In tema di appalto di opere, sussiste l'obbligo di consegna della res che, pur avendo natura accessoria rispetto all'obbligazione principale di esecuzione dell'opera, si distingue da quest'ultima che è un'obbligazione di facere, mentre la prima è un'obbligazione di dare e, segnatamente, di tradere, senza la cui attuazione l'opera realizzata non produrrebbe alcun beneficio a vantaggio dell'appaltante, cosicché non è sufficiente, per l'adempimento delle obbligazioni dell'appaltatore, che l'opera sia stata accettata e che eventualmente il compenso sia stato corrisposto, in quanto, successivamente all'accettazione, l'appaltatore è tenuto altresì a consegnare l'opera al committente o a un suo incaricato, completando l'adempimento della prestazione.
Cass. civ. n. 34536/2025Sez. 2Rv. 676977-01
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1666 Codice civileart. 1667 Codice civileart. 1673 Codice civileart. 1677 Codice civile
Precedenti: 676930-02
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Consegna dell'opera e accettazione - Differenza - Conseguenze. · APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA In genere.
In tema di appalto di opere, la consegna dei lavori eseguiti è atto materiale che si compie con la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, invece, che il committente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per le difformità e i vizi palesi dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
Cass. civ. n. 34536/2025Sez. 2Rv. 676977-02
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1666 Codice civileart. 1667 Codice civileart. 1673 Codice civile
Precedenti: 673607-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Omessa ultimazione dei lavori - Predisposizione di un verbale di consegna - Esigibilità - Esclusione - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento e risarcimento dei danni - Ragioni. · PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.
In tema di appalto privato, la redazione del verbale di consegna non è esigibile in caso di mancata ultimazione dei lavori, poiché la consegna è una prestazione accessoria che presuppone l'opera ultimata, con la conseguenza che il committente può agire per l'adempimento e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c., e la prescrizione decennale della relativa azione decorre dalla scadenza del termine pattuito per l'ultimazione dell'opera.
Cass. civ. n. 28249/2025Sez. 2Rv. 676930-02
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 2935 Codice civileart. 2946 Codice civile
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Garanzia per vizi e difetti ex artt. 1490 e 1495 c.c. e garanzia ex art. 1669 c.c. - Accettazione idonea a eliderla - Conoscibilità - Azioni di garanzia - Per vizi apparenti e per vizi occulti - Condizioni. · APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA In genere.
Affinché possa esservi accettazione idonea a elidere la garanzia per vizi e difetti di cui agli artt. 1490 e 1495 c.c. e la garanzia ex art.1669 c.c., l'accettazione deve intervenire di norma a opera terminata, al momento della consegna dell'immobile, in relazione a vizi già percepibili in tale momento e/o già manifestatisi, mentre resta ferma la possibilità, per i vizi e le difformità costruttive emersi successivamente, di far ricorso alle garanzie previste, rispettivamente, per la vendita immobiliare o l'appalto.
Cass. civ. n. 17028/2025Sez. 2Rv. 674977-02
Riguarda ancheart. 1490 Codice civileart. 1495 Codice civileart. 1669 Codice civile
Precedenti: 645087-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA Consegna dell'opera - Equivalenza ad accettazione - Esclusione - Decadenza dalla garanzia - Esclusione - Fattispecie.
In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che ha ritenuto integrata l'accettazione tacita stante l'avvenuta consegna dell'opera al committente senza verifica né rimostranze laddove i vizi palesi erano stati contestati solo a distanza di circa un anno dalla consegna, in occasione della ricevuta richiesta di pagamento del residuo dovuto).
Cass. civ. n. 1576/2025Sez. 2Rv. 673607-01
Riguarda ancheart. 1667 Codice civile
Precedenti: 596221-01, 640477-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).