Art. 1665 c.c.Verifica e pagamento dell'opera

[1]Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.

[2]La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

[3]Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.

[4]Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorche' non si sia proceduto alla verifica.

[5]Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera e' accettata dal committente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1665 · fonte su Normattiva