Art. 1669 c.c.
Rovina e difetti di cose immobili
[1]Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
[2]Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva