Art. 1675 c.c.Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore

[1]Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente e' tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.

[2]Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennita', dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1675 · fonte su Normattiva