Art. 1672 c.c. — Impossibilita' di esecuzione dell'opera
Se il contratto si scioglie perche' l'esecuzione dell'opera e' divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera gia' compiuta, nei limiti in cui e' per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva