Art. 1678 c.c. — Nozione
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
MANDATO - "POST MORTEM" - SPEDIZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SPEDIZIONIERE - VETTORE Contratto di spedizione - Assunzione della qualità di vettore da parte dello spedizioniere - Condizioni ex art. 1741 cod. civ. - Rilevanza a tal fine della girata della polizza di carico - Esclusione.
In materia di contratto di spedizione, lo spedizioniere che assuma un'unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui verso un corrispettivo acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 c.c., implicando l'accertamento di tale rapporto un'indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, la quale non è soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, dal momento che quest'ultima, in quanto titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
Riguarda ancheart. 1737 Codice civileart. 1741 Codice civileart. 112 Codice di procedura civileart. 115 Codice di procedura civileart. 116 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 631759-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In materia di contratto di spedizione, lo spedizioniere che assuma un'unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui verso un corrispettivo acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 c.c., implicando l'accertamento di tale rapporto un'indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, la quale non è soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, dal momento che quest'ultima, in quanto titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
Rv. 677183-01
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 1559 — Nozione
La somministrazione e' il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.…
Art. 1691 — Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine
Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo. In tal caso il vettore e' esonerato dall'obbligo…
Art. 1378 — Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprieta' si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a…
Art. 1470 — Nozione
La vendita e' il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.…
Art. 1737 — Nozione
Il contratto di spedizione e' un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o piu' contratti di trasporto con uno…
Art. 1571 — Nozione
La locazione e' il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Per il resto la disciplina dell'appalto non presenta novità degne di rilievo, nè in relazione al diritto di recesso dal contratto da parte del committente (art. 1671), nè in ordine al problema della ripartizione dei rischi (art. 1673), nè infine in ordine alle conseguenze dello scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore (articoli 1674 e 1675). È però opportuno avvertire che, in coerenza al fatto che da parte dell'appaltatore vi è un'organizzazione ad impresa la quale fa pensare che normalmente non entrano nella considerazione contrattuale le qualità personali dell'appaltatore stesso, la morte di questo non scioglie automaticamente il contratto di appalto, salvo nel caso in cui la considerazione della persona dell'appaltatore sia stata motivo determinante del contratto, e salvo il diritto di recesso da parte del committente nel caso in cui gli eredi dell'appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione dell'opera (art. 1674). DEL TRASPORTO. Disposizioni generali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 705
Il contratto di trasporto è regolato con norme di portata generale e cioè con norme che, pur dettate con particolare riguardo ai trasporti terrestri, si applicano anche ai trasporti per via d'acqua e per via d'aria, in quanto non derogate dal codice della navigazione (art. 1680). Anche i trasporti ferroviari e postali traggono norma dal codice civile; ma questo non si sovrappone alla legislazione speciale che, in materia, è, sotto molti riguardi, assorbente (art. 1680). Però rimane chiaro che le norme del codice civile non possono essere derogate con provvedimenti amministrativi non aventi autorità di legge e non emanati sulla base di un potere delegato dalla legge. Il codice si riferisce anche ai trasporti assunti dalle imprese esercenti pubblici servizi di linea. Per queste si stabiliscono alcuni obblighi di carattere generale (tra cui l'obbligo di contrarre e l'inderogabilità delle tariffe stabilite nell'atto di concessione del servizio o altrimenti rese note al pubblico: art. 1679), che valgono per tutti i servizi di linea; quindi non solo per i trasporti ferroviari e postali, ma anche per i servizi automobilistici, che sono destinati ad avere uno sviluppo sempre maggiore. Le norme dettate avranno indirettamente un'utile funzione ordinatrice anche rispetto al problema della concorrenza tra ferrovie e autotrasporti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 706
Il contratto di trasporto implica l'assunzione dell'obbligo di trasportare (art. 1678), a differenza del contratto di spedizione, che ha per oggetto solo l'obbligo dello spedizioniere di concludere, e per conto altrui, un contratto di trasporto (art. 1737). Il vettore così esaurisce i suoi doveri quando ha trasferito nel luogo convenuto le cose consegnategli; lo spedizioniere li esaurisce invece quando ha concluso un contratto di trasporto per conto del committente, relativamente alle cose che devono trasferirsi da un luogo ad un altro. Il nuovo codice non distingue tra l'obbligo di trasportare e l'obbligo di far trasportare: la circostanza che il trasporto si compia mediante l'opera di altre imprese non spinge il rapporto verso il contratto di spedizione, perchè anche l'imprenditore di trasporti assume la responsabilità del vettore, mentre lo spedizioniere risponde solo per l'inadempimento dell'obbligo di concludere un contratto di trasporto e lascia nella sfera di terzi il rischio connesso a quest'ultimo contratto. Del trasporto di persone.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 707
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1678 · fonte su Normattiva