Art. 1687 c.c.
Riconsegna delle merci
[1]Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalita' indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
[2]Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.
[3]Se dal mittente e' stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva