Art. 1687 c.c.Riconsegna delle merci

[1]Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalita' indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

[2]Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.

[3]Se dal mittente e' stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1687 · fonte su Normattiva