Art. 1683 c.c. — Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore
[1]Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantita' e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.
[2]Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
[3]Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarita' dei documenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva