Art. 454 c.nav.Scaricazione delle merci

[1]Quando la nave sia in condizioni di scaricare, se il destinatario e' irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha facolta' di consegnare le merci ad un'impresa di sbarco regolarmente autorizzata, la quale diviene responsabile verso il destinatario quale depositaria delle cose. Il vettore, che si avvale di questa facolta', e' tenuto a darne avviso al destinatario, se conosciuto, o all'indicato in polizza.

[2]Quando il destinatario e' presente e la scaricazione a mezzo di impresa di sbarco avviene solo nell'interesse della nave per esigenze della scaricazione, le spese relative sono a carico del vettore.

[3]Quando si presentano piu' destinatari o v'e' opposizione alla riconsegna si applica il disposto dell'articolo 450.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art454 · fonte su Normattiva