Art. 1697 c.c.
Accertamento della perdita e dell'avaria
[1]Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identita' e lo stato delle cose trasportate.
[2]Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
[3]Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva