Art. 1717 c.c.
Sostituto del mandatario
[1]Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che cio' sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
[2]Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando e' in colpa nella scelta.
[3]Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
[4]Il mandante puo' agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva