Art. 1717 c.c.Sostituto del mandatario

[1]Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che cio' sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.

[2]Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando e' in colpa nella scelta.

[3]Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.

[4]Il mandante puo' agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1717 · fonte su Normattiva