Art. 109
Agevolazione colposa
Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 105 e 107 e' stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva