Art. 1723 c.c.
Revocabilita' del mandato
[1]Il mandante puo' revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilita', risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
[2]Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacita' del mandante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva