Art. 1723 c.c.Revocabilita' del mandato

[1]Il mandante puo' revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilita', risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.

[2]Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacita' del mandante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1723 · fonte su Normattiva