Art. 1725 c.c. — Revoca del mandato oneroso
[1]La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se e' fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.
[2]Se il mandato e' a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva