Art. 1726 c.c. — Revoca del mandato collettivo
Se il mandato e' stato conferito da piu' persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva