Art. 1739 c.c.
Obblighi dello spedizioniere
[1]((Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
[2]Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2022, tuttora in vigore · versione 313 su Normattiva