Art. 1739 c.c.Obblighi dello spedizioniere

[1]((Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

[2]Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2022, tuttora in vigore · versione 313 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1739 · fonte su Normattiva