Art. 1755 c.c.
Provvigione
[1]Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento.
[2]La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva