Art. 1760 c.c.
Obblighi del mediatore professionale
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
- 1)conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finche' sussista la possibilita' di controversia, sull'identita' della merce;
- 2)rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
- 3)annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva