Art. 1760 c.c.Obblighi del mediatore professionale

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:

  • 1)conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finche' sussista la possibilita' di controversia, sull'identita' della merce;
  • 2)rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
  • 3)annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1760 · fonte su Normattiva