Art. 1766 c.c. — Nozione
Il deposito e' il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il deposito e' il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITA' - IN GENERE Depositario - Obbligo di restituire la cosa nello stato in cui si trovava - Limiti - Dovere di protezione della stessa da agenti dannosi esterni - Sussistenza - Estensione al deterioramento per il trascorrere del tempo - Esclusione - Fondamento.
In tema di deposito, l'obbligo di restituire la cosa nello stato in cui si trovava è circoscritto alle prestazioni funzionali alla sua conservazione, intesa come protezione dagli eventi dannosi esterni ad essa o connessi alla sua natura, senza estendersi a situazioni inevitabili, quali il naturale deterioramento dovuto al trascorrere del tempo, che si colloca al di fuori della sfera di influenza del depositario e resta causalmente esterno alla diligenza cui egli è tenuto.
Riguarda ancheart. 1768 Codice civile
Precedenti: 607705-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di deposito, l'obbligo di restituire la cosa nello stato in cui si trovava è circoscritto alle prestazioni funzionali alla sua conservazione, intesa come protezione dagli eventi dannosi esterni ad essa o connessi alla sua natura, senza estendersi a situazioni inevitabili, quali il naturale deterioramento dovuto al trascorrere del tempo, che si colloca al di fuori della sfera di influenza del depositario e resta causalmente esterno alla diligenza cui egli è tenuto.
Rv. 676454-02
Collegamenti
Art. 1571 — Nozione
La locazione e' il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.…
Art. 1803 — Nozione
Il comodato e' il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinche' se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato e' essenzialmente gratuito.…
Art. 1834 — Depositi di danaro
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprieta' ed e' obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso…
Art. 1177 — Obbligazione di custodire
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.…
Art. 1212 — Requisiti del deposito
Per la validita' del deposito e' necessario: 1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sara' depositata; 2) che il debitore abbia consegnato la cosa, …
Art. 1556 — Nozione
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu' cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Come l'agente (articoli 1746 e 1747), il mediatore deve informare le parti di ogni circostanza relativa all'affare che possa influire sulla valutazione della sua convenienza (articolo 1759, primo comma); a suo carico rimangono le responsabilità per le sottoscrizioni delle scritture e per l'autenticità dell'ultima girata dei titoli di credito, già previste nell'art. 29 cod. comm. (art. 1759, secondo comma); inoltre si considerano strettamente inerenti al contratto taluni obblighi professionali, di cui qualcuno era già menzionato nell'art. 33 cod. comm., altri derivano da leggi speciali e dall'attività normalmente professionale del mediatore (art. 1760). Infine il mediatore risponde per l'esecuzione dell'affare, quando non ha manifestato il nome del contraente (art. 1762) o se ha assunto fideiussione (art. 1763). Il mediatore, anche se non rivela il nome dell'altro contraente, conserva veste di intermediario e non si trasforma in diretto contraente; la sua responsabilità si giustifica per la possibilità che il contraente, rimasto originariamente ignoto all'altro, non crea in questo la fiducia di un esatto adempimento. In base ad una pretesa incompatibilità tra la figura del mediatore e quella del fideiussore, la giurisprudenza aveva negato che il mediatore potesse assumere fideiussione per uno dei contraenti. È chiaro invece che l'incompatibilità non sussiste, sia perchè la fideiussione rientra nel compito, proprio del mediatore, di agevolare la conclusione dell'affare, sia perchè il contratto di fideiussione, per quanto accessorio, rimane tuttavia diverso e distinto da quello principale; soltanto in quest'ultimo il mediatore non può essere parte. Sanzioni penali vengono stabilite a carico del mediatore che non adempie agli obblighi dell'art. 1760 o che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità (art. 1764). DEL DEPOSITO. Del deposito in generale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 726
Affermato il principio che il deposito riguarda soltanto le cose mobili, che si perfeziona con la consegna della cosa e che importa, come elemento caratteristico, la custodia della cosa depositata (art. 1766), si è posta la regola della gratuità della prestazione del depositarlo, quale presunzione che cade di fronte ad una diversa volontà delle parti; questa diversa volontà, oltrechè da espressa dichiarazione, può desumersi altresì obiettivamente dalla qualità del depositario, in relazione al fatto che egli esplica un'attività abituale di custodia, o da altre circostanze, da apprezzarsi caso per caso (art. 1767). Si è ricondotto alla disciplina del deposito (art. 1773), anche il caso in cui, per assicurare l'adempimento di un'obbligazione o il ricupero di ciò che si intende prestare in adempimento dell'obbligazione medesima qualora questa venga meno, il debitore della prestazione procede al deposito dell'oggetto presso un terzo, e il creditore, ossia l'eventuale destinatario dello stesso, presta adesione alla misura presa dal debitore. L'ipotesi, conosciuta sotto la denominazione di deposito in funzione di garanzia, non presenta gli estremi del sequestro convenzionale, perchè il deposito non è determinato da una controversia relativa alla cosa depositata; e la restituzione di questa dipende, non già dall'esito di una controversia ma dalla sorte dell'obbligazione alla quale il deposito è collegato. Nel caso in cui oggetto del deposito sono il danaro o altre cose fungibili con facoltà del depositario di servirsene, coerentemente al trapasso di proprietà di queste cose al depositario (art. 1782, primo comma), devono osservarsi, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo (art. 1782, secondo comma). Con detto rinvio non si è inteso peraltro risolvere la questione dogmatica, tuttora controversa, se il deposito irregolare si trasformi in mutuo; ma si son volute soltanto applicare al deposito quelle disposizioni che più rispondono all'esigenza pratica ed alla funzione economica del rapporto, quando le cose depositate passano a disposizione del depositario. Tale disposizione domina tutti i depositi irregolari, restando integrata, per i depositi bancari in particolare, da quanto stabiliscono gli articoli 1834 a 1837.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 727
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1766 · fonte su Normattiva