Art. 1768 c.c.
Diligenza nella custodia
[1]Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
[2]Se il deposito e' gratuito, la responsabilita' per colpa e' valutata con minor rigore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva