Art. 1769 c.c. — Responsabilita' del depositario incapace
Il depositario incapace e' responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui puo' essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finche' questa si trova presso il depositario; altrimenti puo' pretendere il rimborso di cio' che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva