Art. 1774 c.c.Luogo di restituzione e spese relative

[1]Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

[2]Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1774 · fonte su Normattiva