Art. 1775 c.c.
Restituzione dei frutti
Il depositario e' obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Restituzione dei frutti
Il depositario e' obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 1771 — Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario. Il depositario puo' richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine…
Art. 464 — Restituzione dei frutti
L'indegno e'
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1775 · fonte su Normattiva