Art. 1778 c.c.
Cosa proveniente da reato
[1]Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli e' nota la persona alla quale e' stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di se'.
[2]Il depositario e' liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva