Art. 1785-bis c.c.
Responsabilita' per colpa dell'albergatore
L'albergatore e' responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
Testo vigente dal 18 luglio 1978, tuttora in vigore · versione 60 su Normattiva