Art. 1795 c.c. — Diritti del possessore della sola fede di deposito
[1]Il possessore della sola fede di deposito puo' ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.
[2]Sotto la responsabilita' dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito puo' ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantita' delle merci ritirate.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva