Art. 1809 c.c.
Restituzione
[1]Il comodatario e' obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne e' servito in conformita' del contratto.
[2]Se pero', durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi puo' esigerne la restituzione immediata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva