Art. 1809 c.c.Restituzione

[1]Il comodatario e' obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne e' servito in conformita' del contratto.

[2]Se pero', durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi puo' esigerne la restituzione immediata.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1809 · fonte su Normattiva