Art. 1821 c.c.
Danni al mutuatario per vizi delle cose
[1]Il mutuante e' responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.
[2]Se il mutuo e' gratuito, il mutuante e' responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva