Art. 1821 c.c.Danni al mutuatario per vizi delle cose

[1]Il mutuante e' responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.

[2]Se il mutuo e' gratuito, il mutuante e' responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1821 · fonte su Normattiva