Art. 1828 c.c.
Efficacia della garanzia dei crediti iscritti
[1]Se il credito incluso nel conto e' assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.
[2]La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva